Art. 1348 c.c.
Cose future
La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Cose future
La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di cessione di crediti, la convenzione con la quale il cessionario si impegna ad esonerare e manlevare il cedente da qualsiasi onere e responsabilità in ordine alle vicende future - anche di natura processuale - dei crediti ceduti, e si preveda altresì che le azioni intraprese vengano continuate dal cedente, nell'interesse del cessionario, con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, integra un valido patto di accollo di debiti futuri, in quanto dotato di oggetto in concreto determinabile.
Rv. 676296-01
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1348 · fonte su Normattiva