Art. 1348 c.c.
Cose future
La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Cose future
La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE Cessione di crediti - Clausola di esonero e manleva del cedente per oneri relativi a vicende future del credito ceduto - Patto di accollo di debiti futuri - Configurabilità - Ragioni.
In tema di cessione di crediti, la convenzione con la quale il cessionario si impegna ad esonerare e manlevare il cedente da qualsiasi onere e responsabilità in ordine alle vicende future - anche di natura processuale - dei crediti ceduti, e si preveda altresì che le azioni intraprese vengano continuate dal cedente, nell'interesse del cessionario, con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, integra un valido patto di accollo di debiti futuri, in quanto dotato di oggetto in concreto determinabile.
Riguarda ancheart. 1273 Codice civileart. 1346 Codice civile
Precedenti: 648974-02, 487867-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1348 · fonte su Normattiva