Art. 1348 c.c.
Cose future
La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Cose future
La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 1472 — Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprieta' si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprieta' si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti…
Art. 771 — Donazione di beni futuri
La donazione non puo' comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, e' nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. Qualora oggetto della donazione sia un'universalita' di cose e il donante ne conservi il…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1348 · fonte su Normattiva