Art. 1391 c.c.
Stati soggettivi rilevanti
[1]Nei casi in cui e' rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
[2]In nessun caso il rappresentato che e' in mala fede puo' giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva