Art. 1392 c.c. — Forma della procura
La procura non ha effetto se non e' conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La procura non ha effetto se non e' conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Forma scritta - Necessità - Ulteriori requisiti formali - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale, è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'art. 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in relazione ad un giudizio volto ad ottenere da una compagnia aerea la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, ha ritenuto correttamente conferito ad una società il potere di rappresentanza dei passeggeri danneggiati con la sottoscrizione di un "modulo richiesta risarcimento" in cui si dava mandato di "rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato", pur in assenza di autentica della firma ivi apposta).
Riguarda ancheart. 77 Codice di procedura civileart. 317 Codice di procedura civile
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA Conferimento di procura per il compimento dell'atto di costituzione in mora - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Intimazione scritta ad adempiere effettuata dal legale - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Fattispecie.
Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo 119 <!-- pag. 120 --> conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).
Riguarda ancheart. 1219 Codice civileart. 1324 Codice civile
Precedenti: 622705-01, 643072-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale, è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'art. 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in relazione ad un giudizio volto ad ottenere da una compagnia aerea la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, ha ritenuto correttamente conferito ad una società il potere di rappresentanza dei passeggeri danneggiati con la sottoscrizione di un "modulo richiesta risarcimento" in cui si dava mandato di "rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato", pur in assenza di autentica della firma ivi apposta).
Rv. 675883-01
Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo 119 <!-- pag. 120 --> conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).
Rv. 674838-01
Collegamenti
Art. 1403 — Forme e pubblicita'
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge. Se per il contratto e' richiesta a determinati effetti…
Art. 1396 — Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione…
Art. 881 — Pubblicita' della procura
La procura conferita al caposcalo, con la sottoscrizione autenticata del proponente, e le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso la direzione dell'aeroporto, nella cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni, per…
Art. 1389 — Capacita' del rappresentante e del rappresentato
Quando la rappresentanza e' conferita dall'interessato, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita' di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente…
Art. 2206 — Pubblicita' della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili…
Art. 289 — Pubblicita' della procura
La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l'ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Essenziale alla rappresentanza è l'agire in nome nell'interesse del rappresentato; effetto della rappresentanza e la diretta ripercussione nel patrimonio del rappresentato delle conseguenze dell'atto compiuto dal procuratore (articolo 1388). Il passaggio diretto e immediato al rappresentato dei diritti e degli obblighi derivanti dal negozio compiuto dal rappresentante, ha come base, nella rappresentanza volontaria, la dichiarazione di volontà del rappresentato, espressa nella procura e diretta all'appropriazione delle conseguenze giuridiche del negozio rappresentativo. La conseguenza è che per la validità del negozio principale è necessaria la capacità legale del rappresentato (art. 1389, primo comma) e la sua legittimazione al contratto (art. 1389, secondo comma), mentre basta che il rappresentante abbia la capacità naturale (art. 1389, primo comma). Quest'ultima norma si giustifica considerando che il soggetto capace ha facoltà di tutelare i suoi interessi come meglio crede; se, per tutelarli, si vale di un soggetto non dotato di piena capacità, ciò rientra nei limiti del suo potere, incontrollabile e discrezionale, di attuare e garantire i suoi interessi nel modo che a lui può sembrare più confacente. Ma il negozio rappresentativo sorge dalla volontà del rappresentante; perciò, per le cause che influiscono sulla qualità e sull'efficienza intrinseca del volere (errore, violenza, dolo, scienza o ignoranza, buona o mala fede) deve aversi riguardo solo alla persona del rappresentante (articoli 1390 e 1391, primo comma). Si fa eccezione nel caso in cui l'anomalia della volontà o lo stato soggettivo influente concerna un elemento predeterminato dal rappresentato; in tal caso, la volontà viziata, la scienza o l'ignoranza del rappresentato non possono dirsi del tutto estranee alla creazione del negozio rappresentativo, date che questo si ricollega al conferimento dei poteri di rappresentanza. Si dà pertanto rilievo alla situazione subiettiva del rappresentato (articoli 1390 e 1391, primo comma), il quale però non potrà in alcun caso giovarsi, se è in mala fede, dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante (art. 1391, secondo comma). Il rappresentante può vincolare il rappresentato solo nei limiti dei poteri conferitigli (art. 1388). La buona fede del terzo tuttavia influisce sull'efficienza della rappresentanza; e a tutela dell'affidamento che egli ha avuto nella situazione creata dal rappresentante, in base alla direttiva segnata dall'art. 370 secondo comma, cod. comm., a lui non sono opponibili nè le modificazioni nè la revoca della procura che non abbia conosciute al tempo del contratto o che, con mezzi idonei, non siano state portate a sua conoscenza (art. 1396, primo comma). Non sono a lui opponibili se le ha senza colpa ignorate, neanche le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza (art. 1396, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 635
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1392 · fonte su Normattiva