Art. 1396 c.c. — Modificazione ed estinzione della procura
[1]Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
[2]Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva