Art. 14 c.c.
Atto costitutivo
[1]Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
[2]La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Atto costitutivo
[1]Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
[2]La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 16 — Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti …
Art. 2500-octies — Trasformazione eterogenea in societa' di capitali
I consorzi, le societa' consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle societa' disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art14 · fonte su Normattiva