Art. 1407 c.c.
Forma
[1]Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione e' efficace nei suoi confronti dal momento in cui le e' stata notificata o in cui essa l'ha accettata.
[2]Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale e' inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva