Art. 144 c.c.Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

[1]((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

[2]A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art144 · fonte su Normattiva