Art. 144 c.c. — Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
[1]((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
[2]A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva