Art. 1443 c.c.Ripetizione contro il contraente incapace

Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1443 · fonte su Normattiva