Art. 1443 c.c. — Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva