Art. 145 c.c.

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[1]Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di se' e di somministrarle tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

[2]La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 16 luglio 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art145 · fonte su Normattiva