Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - COD. PEN., ART. 570 CPV., N. 2, IN RELAZIONE ALLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' PARZIALE DELL'ART. 145 DEL COD. CIVILE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, gia' decisa con la sentenza n. 6 del 12 gennaio 1971.
Riguarda ancheart. 570-cpv r.d. 1398/1930
FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - COD. PEN., ART. 570, IN RELAZIONE ALL'ART. 145 DEL COD. CIVILE - OBBLIGO DEL MANTENIMENTO TRA CONIUGI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 145 - ILLEGITTIMITA' DI QUESTO GIA' PARZIALMENTE DICHIARATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a seguito della sentenza della Corte n. 133 del 1970, per cui ogni coniuge e' obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi non ha mezzi sufficienti, e' venuta meno la ragione del prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione invocata in sede di applicazione dell'art. 570 c.p..
sentenza 6/1971massima n. 5372 Riguarda ancheart. 570 Codice penale
FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV. ART. 145, PRIMO COMMA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - RIFERIMENTO ALLA PRECEDENTE SENTENZA - DOVERI IMPOSTI DALLA LEGGE AL MARITO E SITUAZIONE DI PREMINENZA A LUI CONFERITA - CORRELAZIONE - EVENTUALE ATTENUAZIONE DEI PRIMI - CONSEGUENTE SQUILIBRIO NEI RAPPORTI RECIPROCI.
Nella sentenza n. 144 del 1967 la Corte, pur rilevando che l'art. 145 del codice civile e' fonte di obblighi sostanzialmente differenziati secondo che si tratti della moglie o del marito, pervenne, alla dichiarazione di non fondatezza sulla base della considerazione che i particolari doveri imposti dalla legge al marito - fra i quali, appunto, quelle derivanti dalla norma de qua - si trovano in rapporto di necessaria correlazione con la situazione di preminenza a lui conferita (specie con l'attribuzione della potesta' maritale), sicche', ferma restando quest'ultima, "nessuna attenuazione potrebbe apporsi negli obblighi, venendo altrimenti meno l'equilibrio voluto costituire nei rapporti reciproci". Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte non manco' di ribadire l'esigenza di una sollecita adeguazione legislativa secondo le direttive tracciate dalla Costituzione.
FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV. ART. 145 - INTERPRETAZIONE - DOVERE DEL MARITO DI MANTENERE LA MOGLIE E CONTRIBUTO DI QUESTA AL MANTENIMENTO DEL MARITO IN RELAZIONE AI MEZZI ECONOMICI DI CUI EGLI DISPONGA.
Come e' dimostrato anche dalla disposizione dell'art. 146, cod. civ., circa la prevista sospensione dell'"obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie", l'obbligo (posto dall'art. 145 a carico del marito) di somministrare tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita equivale ad obbligo di mantenimento. Se a proposito della moglie si parla di "contributo", cio' avviene perche' la rilevanza dei mezzi economici di cui il marito disponga importa necessariamente che il mantenimento sia totale solo se questi difettino del tutto e parziale se essi sussistano in misura non pienamente sufficiente.
FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145 - INTERPRETAZIONE - OBBLIGAZIONE RECIPROCA DI MANTENIMENTO - DIFFERENZIAZIONE IN BASE ALLA DIVERSA RILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'UNO O DELL'ALTRO CONIUGE.
A norma dell'art. 145 del cod. civ. l'obbligo del marito di mantenere la moglie e l'obbligo della moglie di mantenere il marito, pur avendo un contenuto equivalente (somministrazione di quanto occorre ai bisogni della vita in proporzione alle proprie sostanze), restano differenziati in modo sostanziale e assai rilevante, perche' mentre quello posto a carico del marito e' incondizionato, nel senso che esso e' imposto quali che siano le condizioni economiche della moglie, quest'ultima e' tenuta al mantenimento del marito solo se egli non abbia mezzi sufficienti.
FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV. ART. 145, PRIMO COMMA - OBBLIGO DEL MARITO DI MANTENERE LA MOGLIE ANCHE SE QUESTA DISPONGA DI MEZZI SUFFICIENTI - PRETESA GIUSTIFICAZIONE COME STRUMENTO NECESSARIO ALL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - ESCLUSIONE.
Per quanti sforzi si facciano, l'obbligo del marito - posto dall'art. 145, primo comma, del codice civile - di mantenere la moglie se questa disponga di mezzi sufficienti o piu' che sufficienti, in nessun modo riesce ad apparire come strumento necessario all'unita' della famiglia.
FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145, PRIMO COMMA - DOVERE DEL MARITO DI SOMMINISTRARE ALLA MOGLIE TUTTO CIO' CHE E' NECESSARIO AI BISOGNI DELLA VITA, IN PROPORZIONE DELLE SUE SOSTANZE - MANCATA SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE LA MOGLIE NON ABBIA MEZZI SUFFICIENTI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO NON GIUSTIFICABILE IN FUNZIONE DELL'UNITA' FAMILIARE - VIOLAZIONE DELL'ART. 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La mancata subordinazione, nel primo comma dell'art. 145 del codice civile, dell'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto le e' necessario ai bisogni della vita, alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti, da' luogo ad una differenza di trattamento rispetto al corrispondente obbligo della moglie di contribuire al mantenimento del marito, posto invece dallo stesso art. 145, primo comma, cod. civ. a carico della moglie solo in quanto il marito non abbia mezzi sufficienti. Tale differenza di trattamento, pur essendo coerente con una concessione dei rapporti fra marito e moglie gia' dominante in passato, ma radicalmente diversa da quella poi assunta dal legislatore costituente a fondamento della nuova disciplina, appare ora come fonte di un puro privilegio della moglie, non conforme all'odierna valutazione dei rapporti familiari. Ai fini del controllo di legittimita' costituzionale, cio' che tuttavia conta e' che tale diversita' di trattamento, non trovando giustificazione in funzione dell'unita' familiare, contrasta con l'art. 29 della Costituzione. L'art. 145, primo comma, del codice civile, va quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione alle sue sostanze, tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita.
FAMIGLIA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - OBBLIGO DI MANTENIMENTO A CARICO DEL MARITO COLPEVOLE - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO - CODICE CIVILE, ARTT. 156, PRIMO COMMA, E 145, PRIMO COMMA - PROVVEDIMENTI PROVVISORI DI COMPETENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - EVENTUALI DUBBI SULLA LEGITTIMITA' DELLA LEGGE - LEGITTIMAZIONE AD ADIRE LA CORTE COSTITUZIONALE.
La questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 156 e dell'art. 145 del Codice civile sulla determinazione, nella separazione giudiziale, del contenuto dell'obbligo di mantenimento a carico del marito colpevole, sollevata in riferimento al principio costituzionale della parita' dei coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.), deve essere dichiarata infondata. Se una questione sulla costituzionalita' di una legge sorge in relazione alla emanazione di un provvedimento di diretta competenza del giudice istruttore civile, questi ha il potere di iniziativa del processo incidentale di legittimita' costituzionale.
Riguarda ancheart. 156 Codice civile
FAMIGLIA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - CODICE CIVILE, ART. 145, PRIMO COMMA - SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA CONVIVENZA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO - PERSISTENZA DEL DIVIETO DI TENER CONTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE INCOLPEVOLE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Riguardo all'ordinanza di rinvio (proveniente nella specie dal Tribunale di Milano) con cui la anzidetta questione di legittimita' costituzionale (dell'art. 156, primo comma, in relazione all'art. 145, primo comma, del Codice civile) sia stata sollevata dal giudice istruttore di una causa di separazione proposta dalla moglie per colpa del marito, in vista dei provvedimenti da emettere, ad eventuale modifica di quelli presidenziali, ai sensi dell'art. 708, ultimo comma, del Codice di procedura civile, non puo' dirsi che manchi il giudizio sulla rilevanza della questione stessa nel processo a quo, ne' che il giudizio di rilevanza sia inficiato da un vizio tale da giustificare una pronuncia di inammissibilita' da parte della Corte costituzionale, qualora nella ordinanza del giudice istruttore si sia messo in evidenza che la norma denunciata preclude all'autorita' giudiziaria di tener conto delle condizioni economiche della moglie, non soltanto nella pronuncia definitiva sulla separazione, ma anche in occasione dei provvedimenti provvisori.
Riguarda ancheart. 156 Codice civile
RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI - DIFFERENZA ESISTENTE FRA GLI OBBLIGHI DEL MARITO NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE E QUELLI DI QUEST'ULTIMA VERSO IL PRIMO - IPOTESI DEI CONIUGI SEPARATI DI FATTO - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCRIMINAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 145, primo comma, cod. civ., che, in relazione all'ipotesi dei coniugi non separati legalmente ne' consensualmente, stabilisce l'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto sia necessario ai bisogni di lei, senza considerazione delle sue condizioni economiche, laddove la moglie e' tenuta soltanto a contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti. La diversita' della distribuzione degli oneri fra i due coniugi trova fondamento nella diversa posizione che il vigente codice di diritto privato, ritenendola necessaria ad assicurare l'unita' della famiglia, conferisce loro e che si concreta nell'attribuzione al marito di una "potesta' maritale", cui giustamente corrisponde un suo maggior onere per quanto attiene agli obblighi di mantenimento.
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE - DIVIETO DI DISTINZIONI DI SESSO - EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - LIMITI POSTI A GARANZIA DELL'UNITA' FAMILIARE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - INAPPLICABILITA' DEI SUDDETTI LIMITI - OBBLIGO DI INCONDIZIONATO MANTENIMENTO DELLA MOGLIE DA PARTE DEL MARITO SEPARATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'assoluto divieto fatto al legislatore dall'art. 3 della Costituzione di disporre qualsiasi diversita' di trattamento giuridico per ragioni di sesso incontra, per quanto riguarda i rapporti familiari, un solo e tassativo limite, posto dall'art. 29, secondo comma, a garanzia dell'unita' della famiglia e questo limite, rivestendo carattere di eccezione rispetto al principio generale della piena eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, deve essere interpretato restrittivamente. Tale limite non opera tuttavia rispetto alle situazioni che si verificano dopo che sia intervenuta la separazione dei coniugi e deve pertanto ritenersi contrastante con l'art. 29 della Costituzione il disposto dell'art. 156, primo comma, del codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei. Cfr.: 64/1961, 9/1964, 101/1965.
Riguarda ancheart. 156 Codice civile