Art. 1476 c.c.Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

  • 1)quella di consegnare la cosa al compratore;
  • 2)quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;
  • 3)quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1476 · fonte su Normattiva