Art. 1479 c.c.Buona fede del compratore

[1]Il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta' del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprieta'.

[2]Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore e' tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa e' diminuita di valore o e' deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.

[3]Il venditore e' inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1479 · fonte su Normattiva