Art. 152 c.c. — Separazione per condanna penale
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La separazione puo' essere anche chiesta contro il coniuge che e' stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero e' stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione e' anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne e' consapevole.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva