Art. 1522 c.c.Vendita su campione e su tipo di campione

[1]Se la vendita e' fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualita' della merce, e in tal caso qualsiasi difformita' attribuisce al compratore il diritto alla risoluzioni del contratto.

[2]Qualora, pero', dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualita', si puo' domandare la risoluzione soltanto se la difformita' dal campione sia notevole.

[3]In ogni caso l'azione e' soggetta alla decadenza alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1522 · fonte su Normattiva