Art. 1525 c.c.
Inadempimento del compratore
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da' luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva