Art. 1528 c.c.
Pagamento del prezzo
[1]Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.
[2]Quando i documenti sono regolari, il compratore non puo' rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualita' e allo stato delle cose, a meno che queste risultino gia' dimostrate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva