Art. 1563 c.c. — Scadenza delle singole prestazioni
[1]Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.
[2]Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolta' di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva