Art. 1582 c.c. — Divieto d'innovazione
Il locatore non puo' compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il locatore non puo' compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1583 — Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.…
Art. 1067 — Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu'
Il proprietario del fondo dominante non puo' fare innovazioni che rendano piu' gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo…
Art. 1585 — Garanzia per molestie
Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non e' tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere…
Art. 1579 — Limitazioni convenzionali della responsabilita'
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilita' del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.…
Art. 1592 — Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennita' per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se pero' vi e' stato il consenso del locatore, questi e' tenuto a pagare un'indennita' corrispondente alla minor somma…
Art. 1575 — Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
A proposito dei vizi della cosa locale, si è chiarito che debbano essere occulti (art. 1578), e con l'art. 1579 si è fatta un'applicazione dell'art. 1229, primo comma, ma con una restrizione: per l'art. 1229, primo comma, sono nulle le clausole che esonerano da responsabilità per dolo o colpa grave. Nell'art. 1579 si contempla la sola mala fede del responsabile quale causa di nullità della clausola limitativa. Degna di rilievo è la disposizione dell'art. 1580 relativa ai vizi della cosa che espongono a serio pericolo la salute delle persone: essa rappresenta un'applicazione del secondo comma dell'art. 1229. Per vizi siffatti le rinuncie sono prive di effetto, perchè il bene tutelato con la sanzione della responsabilità è indisponibile.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 690
Negli articoli 1599 e 1605 si disciplina, in modo sostanzialmente conforme al codice del 1865, l'opponibilità ai terzi acquirenti del contratto di locazione e delle anticipazioni (liberazione) o cessioni del prezzo della cosa locata. Si è distinto tra alienazione volontaria e vendita forzata. Quest'ultima ipotesi è regolata nell'art. 2923, la precedente nell'art. 1599; così è del pari per la liberazione e per la cessione del prezzo della locazione (articoli 2924 e 1605). Si è chiarito che il possesso di buona fede di mobili non iscritti in pubblici registri libera la cosa dal diritto del conduttore, come la libera dai diritti reali afferenti (art. 1599, secondo comma). Si è risoluta la questione dell'opponibilità al terzo acquirente di una locazione soggetta a trascrizione e non trascritta (articoli 1599, terzo comma, e 2643, n. 8) e della cessione o liberazione di fitti e pigioni pure soggetta a trascrizione e non trascritta (articoli 1605, secondo comma, e 2643, n. 9); e si è risoluta nel senso dell'opponibilità nei limiti della durata per la quale non è richiesta tale formalità. Con ciò si è precisato il senso specifico dell'art. 2644, secondo il quale i suddetti atti, se trascrivibili e non trascritti, non debbono avere alcun effetto rispetto ai terzi acquirenti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 691
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1582 · fonte su Normattiva