Art. 160 c.c. — Diritti inderogabili
((Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
((Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Accordi prematrimoniali in vista del divorzio - Validità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
E'valido l'accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell'autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell'accordo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l'acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un'imbarcazione, un motociclo, l'arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l'assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione).
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 191 Codice civile
Precedenti: 624636-01, 661270-01, 665297-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
E'valido l'accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell'autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell'accordo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l'acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un'imbarcazione, un motociclo, l'arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l'assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione).
Rv. 675920-01
Collegamenti
Art. 785 — Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche' non…
Art. 101 — Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo puo' procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo e' richiesto, purche' gli sposi prima giurino che…
Art. 102 — Persone che possono fare opposizione
… altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi e' soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al …
Art. 123 — Simulazione
Il matrimonio puo' essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio…
Art. 111 — Celebrazione per procura
… trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella…
Art. 113 — Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualita' di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
È stato criticato il sistema del progetto per quanto riguarda gli obblighi del mantenimento e degli alimenti in caso di separazione tra coniugi, osservandosi che esso pone sullo stesso piano il coniuge non colpevole, che ha ottenuto la separazione, e il coniuge colpevole, contro il quale la separazione è stata dichiarata, in quanto che attribuisce in ogni caso al coniuge separato il diritto agli alimenti nella misura dello stretto necessario (articoli 428 e 433 del progetto definitivo). Ciò costituirebbe un'innovazione rispetto al codice del 1865, secondo il quale il coniuge colpevole aveva diritto, a norma dell'art. 156, agli alimenti in caso di bisogno, mentre il coniuge incolpevole conservava sempre il diritto al mantenimento, diritto assai più ampio e di diverso fondamento, poichè prescinde dal bisogno e può allargarsi fino a comprendere le spese voluttuarie. Devesi rilevare in proposito che il progetto non intendeva portare innovazioni al sistema del codice. Come, pur mancando una esplicita norma, si riteneva, secondo il vecchio codice, che il coniuge separato senza sua colpa conservasse il diritto al mantenimento, così lo stesso principio si sarebbe potuto dedurre dal sistema del progetto, il quale nell'art. 161 si limitava a disciplinare l'ipotesi del coniuge separato per propria colpa. Comunque, nella redazione dell'art. 156, corrispondente all'art. 161 del progetto, si è tenuto largo conto dei suggerimenti avuti, aggiungendosi una disposizione sui diritti del coniuge incolpevole e ponendosi questa disposizione al principio dell'articolo, sembrando più esatto prevedere per prima questa ipotesi, nella quale la posizione giuridica del coniuge subisce mutamenti meno rilevanti per effetto della separazione. Nel regolare la posizione del coniuge colpevole, è stato espressamente enunciato il diritto agli alimenti, senza peraltro parlare di alimenti strettamente necessari, per non creare un regime alimentare del tutto particolare al coniuge colpevole, che non sarebbe stato opportuno. DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. Disposizioni generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 107
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art160 · fonte su Normattiva