Art. 1629 c.c. — Fondi destinati al rimboschimento
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento puo' essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento puo' essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 27 — Riconduzione all'affitto
Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi…
Art. 1628 — Durata minima dell'affitto
… corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cosi' stabilito.…
Art. 3 — Affitto particellare
… alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi…
Art. 1625 — Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
… deve osservare la disposizione dell'articolo 1616. Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.…
Art. 52 — Terreni montani destinati ad alpeggio
Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purche' non…
Art. 1627 — Morte dell'affittuario
… comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi. Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Tra gli obblighi dell'affittuario si pone quello di uniformare la gestione della cosa affittata all'interesse della produzione (art. 1615). All'affittuario è inoltre consentito (articolo 1620) di prendere ogni iniziativa che incrementi il reddito della cosa compatibilmente con l'interesse del proprietario di non vedere aggravati i suoi obblighi (nel qual caso si applicano le norme relative ai miglioramenti) o non risenta pregiudizio, e semprechè il maggiore sfruttamento della cosa non ridondi a danno dell'interesse della produzione; se l'affitto poi ha per oggetto un fondo rustico, l'affittuario può compiere quei miglioramenti che sono di sicura utilità per il fondo e per la produzione (art. 1632 e 1651). Ognun vede che con queste norme si attribuisce all'affittuario il potere di trarre la massima utilità dalla cosa locata come stimolo per una sua attività diretta all'incremento della produzione; ma si contempera questo potere, conferito per fini di carattere collettivo, con l'interesse del proprietario a non subire oneri che finirebbero col ripercuotersi esclusivamente nella sua sfera. La proprietà implica, certamente il dovere di utilizzare le cose in modo da recare benefici alla generalità. Sanzione di questo dovere può essere l'espropriazione del bene (art. 838); ma non si dovevano addossare al proprietario oneri connessi con un incremento di frutti, che dà vantaggio immediato solo all'affittuario. Circa le conseguenze dei casi fortuiti che cagionano perimento o mancata produzione di frutti, il codice (art. 1637), contiene due novità: a) si distingue, come in quello abrogato, tra casi fortuiti ordinari e straordinari, ma il criterio di distinzione, anzichè per categorie di casi, è fondato sulla prevedibilità o meno di essi in relazione ai luoghi e ad altre circostanze; b) si considera che il contratto di locazione di beni produttivi, sebbene dominato da alee intense, è sempre un contratto commutativo e perciò, a differenza del codice abrogato (art. 1621, secondo comma), si dichiara nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari, per evitare che l'affitto possa snaturarsi in un contratto di sorte. Con l'art. 1639 si è poi chiarito, eliminando note questioni, se pure non recenti, che il corrispettivo dell'affitto possa consistere non soltanto in una quantità fissa o variabile dei prodotti del fondo, ma anche in una quota parte di essi, senza che per ciò l'affitto diventi un contratto di mezzadria. In questo i coltivatori associati sono due, proprietario e mezzadro, mentre nell'affitto il locatore, pur avendo diritto ad una quota di frutti, rimane estraneo all'impresa produttiva, della quale titolare è soltanto l'affittuario.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 697
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1629 · fonte su Normattiva