Art. 52 — Terreni montani destinati ad alpeggio
Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purche' non inferiore a sei anni.
Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva