Art. 1644 c.c.Accrescimenti e frutti del bestiame

[1]L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.

[2]Il letame pero' deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1644 · fonte su Normattiva