Art. 1652 c.c. — Anticipazioni all'affittuario
[1]Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore e' tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
[2]Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva