Art. 1650 c.c. — Morte dell'affittuario
Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1971, n. 11.
Abrogato dal 9 marzo 1971 · versione 32 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1971, n. 11.
Abrogato dal 9 marzo 1971 · versione 32 su Normattiva
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 1614 — Morte dell'inquilino
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per piu' di un anno ed e' stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso…
Art. 1627 — Morte dell'affittuario
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi. Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta…
Art. 1633
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11…
Art. 1640 — Scorte morte
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualita' e quantita', devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella …
Art. 49 — Diritti degli eredi
Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivita'…
Art. 1651
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La sezione dell'affitto si chiude con il regolamento dell'affitto a coltivatore diretto, o piccola affittanza, che dir si voglia; è preferibile però la denominazione di «affitto a coltivatore diretto», perchè essa mette subito in evidenza la caratteristica essenziale del contratto, che è quella indicata nell'art. 1647: coltivazione diretta da parte dell'affittuario, attuata con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia. Può anche essere impiegato lavoro altrui, eccezionalmente o stabilmente; ma prevalente deve essere quello dell'affittuario e della sua famiglia. Le dimensioni dell'affitto risultano commisurate alle possibilità di mantenere tale prevalenza. Se la famiglia colonica è numerosa, le dimensioni sono maggiori; minori nel caso inverso. Ma poichè talvolta questo criterio può condurre a conseguenze esorbitanti si è prevista la possibilità di determinare mediante norme corporative un limite massimo di estensione del fondo, per singole zone e colture. Nell'affitto a coltivatore diretto, se pure si svolge in forma d'impresa, domina il lavoro proprio del suo titolare, e di ciò tengono conto le fondamentali norme racchiuse negli articoli 1652 e 1653. Il piccolo affittuario, l'uomo della fatica gioiosa, secondo l'espressione mussoliniana, ha tesori di energie lavorative, ma scarseggia di capitale: il locatore lo sorregge con anticipazioni al saggio legale (art. 1652), lo sorregge con la sua diretta sostituzione integratrice (art. 1653), con la quale il locatore persegue, oltre che gli interessi propri e del coltivatore, anche quelli superiori e immanenti della produzione. DELL'APPALTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 699
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1650 · fonte su Normattiva