Art. 1651 c.c. — Miglioramenti
Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1971, n. 11.
Abrogato dal 9 marzo 1971 · versione 32 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1971, n. 11.
Abrogato dal 9 marzo 1971 · versione 32 su Normattiva
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 18 — Miglioramenti eseguiti dal proprietario
Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dai seguenti: "Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualita' e della classe catastale, le commissioni tecniche …
Art. 1633
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11…
Art. 1650
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11…
Art. 1653
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11…
Art. 1632
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11…
Art. 24 — Gestione di portafogli
… di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entita' minima che possono migliorare la qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La sezione dell'affitto si chiude con il regolamento dell'affitto a coltivatore diretto, o piccola affittanza, che dir si voglia; è preferibile però la denominazione di «affitto a coltivatore diretto», perchè essa mette subito in evidenza la caratteristica essenziale del contratto, che è quella indicata nell'art. 1647: coltivazione diretta da parte dell'affittuario, attuata con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia. Può anche essere impiegato lavoro altrui, eccezionalmente o stabilmente; ma prevalente deve essere quello dell'affittuario e della sua famiglia. Le dimensioni dell'affitto risultano commisurate alle possibilità di mantenere tale prevalenza. Se la famiglia colonica è numerosa, le dimensioni sono maggiori; minori nel caso inverso. Ma poichè talvolta questo criterio può condurre a conseguenze esorbitanti si è prevista la possibilità di determinare mediante norme corporative un limite massimo di estensione del fondo, per singole zone e colture. Nell'affitto a coltivatore diretto, se pure si svolge in forma d'impresa, domina il lavoro proprio del suo titolare, e di ciò tengono conto le fondamentali norme racchiuse negli articoli 1652 e 1653. Il piccolo affittuario, l'uomo della fatica gioiosa, secondo l'espressione mussoliniana, ha tesori di energie lavorative, ma scarseggia di capitale: il locatore lo sorregge con anticipazioni al saggio legale (art. 1652), lo sorregge con la sua diretta sostituzione integratrice (art. 1653), con la quale il locatore persegue, oltre che gli interessi propri e del coltivatore, anche quelli superiori e immanenti della produzione. DELL'APPALTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 699
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1651 · fonte su Normattiva