Art. 1668 c.c.Contenuto della garanzia per difetti dell'opera

[1]Il committente puo' chiedere che le difformita' o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

[2]Se pero' le difformita' o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente puo' chiedere la risoluzione del contratto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1668 · fonte su Normattiva