Art. 1668 c.c. — Contenuto della garanzia per difetti dell'opera
[1]Il committente puo' chiedere che le difformita' o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
[2]Se pero' le difformita' o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente puo' chiedere la risoluzione del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva