Art. 167 c.c.Costituzione del fondo patrimoniale

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[1]Possono essere costituiti in patrimonio familiare determinati beni immobili o titoli di credito.

[2]La costituzione del patrimonio familiare importa la inalienabilita' dei beni e la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia.

[3]La costituzione puo' essere fatta, anche durante il matrimonio, da uno o da entrambi i coniugi per atto pubblico, ovvero da un terzo per atto pubblico o per testamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art167 · fonte su Normattiva