Art. 168 c.c. — Impiego ed amministrazione del fondo
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[1]Se la costituzione e' fatta da un terzo, che non si e' riservata la proprieta' dei beni immobili o dei titoli, questa proprieta' spetta al coniuge al quale e' stata attribuita e, in mancanza di attribuzione, ad entrambi i coniugi.
[2]Coloro che costituiscono il patrimonio familiare sono tenuti a garantire i beni assegnati.
[3]Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi della cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciuti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva