Art. 168 c.c.Impiego ed amministrazione del fondo

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[1]Se la costituzione e' fatta da un terzo, che non si e' riservata la proprieta' dei beni immobili o dei titoli, questa proprieta' spetta al coniuge al quale e' stata attribuita e, in mancanza di attribuzione, ad entrambi i coniugi.

[2]Coloro che costituiscono il patrimonio familiare sono tenuti a garantire i beni assegnati.

[3]Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi della cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciuti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art168 · fonte su Normattiva