Art. 1682 c.c.Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi

[1]Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

[2]Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1682 · fonte su Normattiva