Art. 1682 c.c. — Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi
[1]Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
[2]Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva