Art. 1696 c.c. — Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 24 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva