Art. 17 c.c.Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredita' e legati

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[1]La persona giuridica non puo' acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni o eredita', ne' conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

[2]Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 maggio 1997 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art17 · fonte su Normattiva