Art. 227 c.c. — Divisione dei beni della comunione
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 194 — Divisione dei beni della comunione
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei …
Art. 175
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Art. 195 — Prelevamento dei beni mobili
Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume …
Art. 152
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Art. 34 — Divisioni
La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie…
Art. 176
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Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In ordine all'art. 227 era stato proposto che si parlasse di rinunzia ai beni in comunione, anzichè di rinunzia alla comunione. Non è però sembrata accettabile la nuova formula, perchè nell'ipotesi qui considerata la comunione è già sciolta e si tratta di una rinunzia ai diritti che competono alla moglie per effetto della divisione della comunione. Si è Mantenuto quindi il testo del progetto, che riproduce quello dell'art. 1444 del vecchio codice. È stato pure proposto di non riconoscere alla moglie il diritto di rinunziare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario, quando essa abbia avuto l'amministrazione dei beni, a norma dell'art. 222. Si è ritenuto inopportuno l'emendamento, perchè avrebbe portato alla conseguenza di privare di tali diritti la moglie anche quando abbia amministrato per un brevissimo periodo. La regola, secondo la quale è data solo alla moglie la facoltà di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario, è giustificata dal fatto che la moglie è normalmente estranea all'amministrazione e, nei casi previsti dall'art. 222, la sua amministrazione è circoscritta, temporanea e sottoposta a cautele, a differenza di quella del marito, che è libera, anche per quanto riguarda la disponibilità dei beni. Della filiazione. DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA. Dello stato di figlio legittimo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 135
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art227 · fonte su Normattiva