Art. 17 c.c.
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[1]La persona giuridica non puo' acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni o eredita', ne' conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
[2]Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 maggio 1997 · versione 0 su Normattiva