Art. 171 c.c.Cessazione del fondo

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[1]La costituzione del patrimonio familiare per atto tra vivi, quando non e' fatta da uno dei coniugi, e' perfetta con l'accettazione del coniuge o dei coniugi contemplati nell'atto costitutivo.

[2]L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore. In questo caso la costituzione non e' perfetta se non nel momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al costituente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art171 · fonte su Normattiva