Art. 171 c.c. — Cessazione del fondo
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[1]La costituzione del patrimonio familiare per atto tra vivi, quando non e' fatta da uno dei coniugi, e' perfetta con l'accettazione del coniuge o dei coniugi contemplati nell'atto costitutivo.
[2]L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore. In questo caso la costituzione non e' perfetta se non nel momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al costituente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva