Art. 1727 c.c.Rinunzia del mandatario

[1]Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato e' a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e' tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

[2]In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1727 · fonte su Normattiva