Art. 1728 c.c.Morte o incapacita' del mandante o del mandatario

[1]Quando il mandato si estingue per morte o per incapacita' sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi e' pericolo nel ritardo.

[2]Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacita' del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1728 · fonte su Normattiva