Art. 173 c.c. — Amministrazione
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[1]L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprieta'.
[2]Se la proprieta' appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.
[3]Il coniuge, che amministra i beni di cui la proprieta' spetta ad altri, e' tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva