Art. 1739 c.c. — Obblighi dello spedizioniere
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[1]Nella scelta della via, del mezzo e delle modalita' di trasporto della merce, lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.
[2]Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
[3]I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2022 · versione 0 su Normattiva