Art. 176 c.c. — Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio
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[1]Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite.
[2]Se mancano entrambi i genitori e non e' stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo che per le ragioni indicate nell'art. 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.
[3]Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore eta' o e' emancipato, l'amministratore e' nominato dall'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva