Art. 1764 c.c.
Sanzioni
[1]Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
[2]Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
[3]Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva