Art. 1764 c.c.Sanzioni

[1]Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.

[2]Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

[3]Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1764 · fonte su Normattiva