Art. 1766 c.c.
Nozione
Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Nozione
Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA' - IN GENERE Depositario - Obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava - Limiti - Dovere di protezione della stessa da agenti dannosi esterni - Sussistenza - Estensione al deterioramento per il trascorrere del tempo - Esclusione - Fondamento.
In tema di deposito, l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazioni funzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventi dannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi a situazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositario e resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto.
Riguarda ancheart. 1768 Codice civile
Precedenti: 607705-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1766 · fonte su Normattiva