Nell'art. 1775 si è riprodotta soltanto la norma contenuta nel primo comma dell'art. 1852 del codice civile del 1865, e, in conformità dello stesso, si è disposto che il depositario è tenuto a restituire, con la cosa, gli accessori di questa, consistenti nei frutti percepiti. Per i frutti percipiendi è questione di responsabilità, non di restituzione. Non si è riprodotto il secondo comma del suddetto art. 1852 cod. civ. abrogato, relativo agli interessi sul denaro depositato, perchè superfluo. Infatti se si tratta di deposito regolare, gli interessi sono dovuti soltanto dalla costituzione in mora (articolo 1219, primo comma), ovvero dalla conversione in proprio uso che del danaro il depositario abbia fatto, violando i suoi doveri e incorrendo in responsabilità (art. 1219, secondo comma, n. 1); se invece si tratta di deposito irregolare, in base al combinato disposto degli articoli 1782, secondo comma, e 1815, sono dovuti gli interessi compensativi, come per le somme mutuate, indipendentemente da costituzione in mora. Del deposito in albergo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 730
La disciplina del deposito in albergo non ha particolarità proprie relativamente alle cose che il viaggiatore consegna all'albergatore. Per esse l'albergatore risponde come depositario, secondo le norme comuni del deposito (art. 1783), qualunque sia la natura delle cose depositate; l'art. 12, n. 1, r. d. 12 ottobre 1919, n. 2099, sembrava invece volesse limitare l'applicazione dei principii generali al solo caso di consegna di danaro, di titoli, di oggetti preziosi e di oggetti di notevole valore. Il rapporto che si istituisce per il semplice fatto che il viaggiatore introduce nell'albergo le cose che porta con sè, senza affidarle all'albergatore, è stato invece mantenuto sotto l'influenza del principio della limitazione della responsabilità dell'albergatore, introdotto con la citata legge del 1919. Nel nuovo codice però si è, per ovvie ragioni di adeguamento del valore monetario, elevato da lire mille a lire cinquemila il limite della responsabilità (art. 1784, primo comma). Ma era necessario ammettere, e si sono infatti ammesse, due eccezioni al principio della limitazione. L'una riguarda il caso della colpa grave dell'albergatore, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari (art. 1784, secondo comma, n. 1); l'altra concerne il caso in cui l'albergatore, senza giusti motivi, abbia rifiutato di ricevere in custodia le cose del cliente (art. 1784, secondo comma, n. 2): si considerano come giusti motivi, tra gli altri, sia l'eccessivo valore della cosa in relazione all'importanza dell'albergo, sia il carattere ingombrante della cosa stessa (art. 1784, secondo comma, n. 2). Nel caso di colpa del cliente, l'esonero dell'albergatore deriverebbe dai principii generali, salvo l'onere, a suo carico, di provare la colpa medesima. Senonchè, quanto alla responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo, si è prospettata la questione se, ai fini dell'esonero, possa bastare la colpa lieve del cliente, od occorra invece la sua colpa grave. La legge del 1919 adottò la seconda soluzione, che è rimasta confermata nel nuovo codice (art. 1784, terzo comma). Comunque è da credere che, pur persistendo la responsabilità dell'albergatore anche di fronte alla colpa lieve del cliente, questa debba dar luogo, secondo i principi generali, ad una attenuazione del risarcimento dovuto dal primo, quando sia provata la sua decisiva influenza sull'evento dannoso. Altri casi di esonero, di ovvia evidenza, sono quelli in cui la perdita o il deterioramento siano dipesi da caso fortuito o dalla natura o da un vizio della cosa (art. 1784, terzo comma). Si è anche accolta la sanzione della nullità stabilita dalla legge del 1919 per i patti che tendono ad escludere o a diminuire la responsabilità disciplinata, dall'art. 1784. La nullità discende logicamente dalla condizione di necessità in cui si trova il viaggiatore, a tutela del quale la norma è stata dettata. Che il cliente debba denunciare il danno appena ne abbia avuto conoscenza, è norma giustificata dalla considerazione che l'albergatore, essendo soggetto ad una grave responsabilità, deve essere messo in grado di poterne accertare prontamente le cause e le conseguenze. La sanzione della decadenza del cliente dai suoi diritti è sancita dall'art. 1785, come già dalla legge del 1919. Per evidente affinità di situazioni, l'art. 1786 estende la disciplina del deposito di albergo anche agli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi, in conformità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza. Del deposito presso i magazzini generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 731