Art. 1784 c.c.Responsabilita' per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

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[1]L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo e a lui non consegnate, fino al limite massimo di lire cinquemila.

[2]La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata:

  • 1)se il danno e' imputabile a colpa grave sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari;
  • 2)se egli ha rifiutato di ricevere in custodia le cose del cliente senza giusti motivi. Si considerano giusti motivi di rifiuto l'eccessivo valore della cosa relativamente all'importanza dell'albergo, e la sua natura ingombrante rispetto alla capacita' dei locali.

[3]In ogni caso l'albergatore e' esente da responsabilita', se prova che la sottrazione, la perdita o il deterioramento sono dovuti a colpa grave del cliente, delle persone da lui dipendenti o di coloro che lo visitano o l'accompagnano, oppure se la perdita o il deterioramento sono dovuti alla natura o al vizio della cosa, o a caso fortuito.

[4]E' nullo ogni patto tendente a escludere o a diminuire la responsabilita' prevista dai commi precedenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 luglio 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1784 · fonte su Normattiva