Art. 1784 c.c.Responsabilita' per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

[1]La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata:

  • 1)quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
  • 2)quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

[2]L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli puo' rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

[3]L'albergatore puo' esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Testo vigente dal 18 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1784 · fonte su Normattiva