Art. 1814 c.c.
Trasferimento della proprieta'
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Trasferimento della proprieta'
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Anche il nuovo codice considera la tradizionale caratteristica della consegna delle cose mutuate quale requisito di perfezione del mutuo (art. 1813); ha pure contemplato il patto de mutuo contrahendo (art. 1822) per applicarvi il principio consacrato nell'art. 1461, secondo il quale il mutamento nelle condizioni matrimoniali del contraente obbligato a controprestare o a restituire, autorizza l'altro contraente a sospendere o a rifiutare la prestazione da lui dovuta. Una innovazione importante è stata introdotta con l'articolo 1815, che unifica il regime del mutuo civile e di quello commerciale, nel senso di porre a carico del mutuatario l'obbligo di corrispondere gli interessi se non è stata convenuta la gratuità del prestito. Gli interessi dovuti sono quelli legali, qualora per iscritto non sia stato stabilito un interesse superiore (art. 1284); ma, quando gli interessi sono usurai, l'importo convenuto si riduce alla misura legale, senza che sia necessario indagare, come dovrebbe farsi in base all'art. 1419. primo comma, se il mutuante avesse consentito ugualmente il mutuo ove il mutuatario si fosse dimostrato disposto a corrispondere solo l'interesse legale. La sanzione di nullità si è limitata all'eccedenza sulla misura degli interessi legali, mantenendosi fermo, nel resto, il contratto. In tal modo si è colpito il mutuante impedendogli di godere del vantaggio usuraio che si era fatto promettere dal mutuatario, il quale, se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all'immediata restituzione del capitale ricevuto. Non si è perciò neppure permesso, come consentiva il codice del 1865 (art. 1831, ultimo comma), che, per il solo fatto della mancanza di una scrittura dalla quale risultasse l'interesse ultralegale, il mutuatario si arricchisse indebitamente continuando a godere la somma ricevuta senza corrispondere alcun interesse. Al carattere oneroso che assume il mutuo con interesse, si ricollega la disposizione dell'art. 1820, secondo la quale il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto se il mutuatario non corrisponde gli interessi. Il mutuo ad interessi è un contratto a prestazioni corrispettive, cosicchè l'inadempimento del mutuatario all'obbligo di corrispondere il compenso convenuto per il godimento del capitale ricevuto sarebbe rientrato nella sfera dell'art. 1453; tuttavia si è dettata un'espressa sanzione, per soddisfare con maggiore chiarezza alle esigenze della pratica, che nei contratti di mutuo quasi sempre inserisce una clausola conforme alla norma dell'art. 1820. Alla stessa necessità pratica e sempre alla tutela dell'interesse del mutuante è informata la disposizione dell'art. 1819 per cui il mutuante, nel caso di pattuita restituzione rateale, può chiedere l'immediata restituzione dell'intero, qualora il mutuatario venga meno all'obbligo di corrispondere anche una sola rata. Si tempera il rigore della norma disponendo che nel denunziare la restituzione il giudice debba tener conto delle circostanze del singolo caso, tra cui la situazione del mutuatario. DEL CONTO CORRENTE.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1814 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 735