Art. 1814 c.c.
Trasferimento della proprieta'
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Trasferimento della proprieta'
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo.
Rv. 675305-01
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1814 · fonte su Normattiva