Art. 1814 c.c.
Trasferimento della proprieta'
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Trasferimento della proprieta'
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 2177 — Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprieta' o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti…
Art. 1378 — Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprieta' si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1814 · fonte su Normattiva